Il figlio nato da una relazione adulterina ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c'è mai stato un rapporto affettivo tra i due. Il giudice pertanto, nel dichiarate giudizialmente la paternità, può porre a carico del padre naturale il pagamento di un mantenimento senza essere neppure vincolato alle richieste della madre. Ciò che conta spiega la Cassazione (Sentenza 9300/2010) è che si tenga conto dell'interesse del minore. Il giudice, si legge nella parte motiva della sentenza, non è infatti vincolato alla domanda della parte in quanto l'art. 277, secondo comma, del codice civile conferisce al giudice "il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso". Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un padre che non voleva saperne di contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione che aveva avuto con una donna sposata. Per lui il minore faceva parte di un'altra famiglia e dato che non c'era mai stato tra lui e il minore alcun legame affettivo non voleva nè riconoscerlo nè provverede al mantenimento. Bocciano le richieste del padre naturale la Corte ha chiarito che l'interesse del minore, sussiste a prescindere dai rapporti d'affetto che possono eventualmente instaurarsi con il presunto genitore o con la disponibilità di questi ad instaurarli.
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