Lo ha affermato la Cassazione, con sentenza n. 9378 del 20 aprile 2010
La Cassazione, con sentenza n. 9378 del 20 aprile 2010 ha affermato che l'obbligo del mantenimento nell'impresa familiare non può essere ridimensionato in seguito a periodi di malattia o alle ferie estive annuali.
Nella vicenda, marito e moglie contestavano le pretese della cognata (insieme alla quale gestivano una stazione di servizio), la quale riteneva di avere diritto all'integrazione del mantenimento in ragione dell'effettiva condizione patrimoniale della famiglia e anche per malattia e ferie estive, periodi in cui il mantenimento le era stato completamente negato.
Gli Ermellini, ritenendo corretta la decisione d'appello, hanno confermato che bisognava tenere conto della circostanza per cui i due coniugi, costituendo un nucleo familiare autonomo, subivano ciascuno un minor aggravio di spese di mantenimento.
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