Solo in tal caso esso assume valore confessorio ex art. 2735 cc e sarà idoneo a fare piena prova della veridicità dei fatti sfavorevoli come risultanti da colui che ha reso la dichiarazione. Se invece uno dei conducenti sottoscrive un C.I.D. in bianco, non compilato in tutti i suoi elementi o non lo sottoscrive affatto, esso perde valore di prova legale, degradando a semplice argomento di prova ex art. 116 cpc ed il giudice non sarà tenuto a ritenere veri i fatti in esso dichiarati. Ha precisato la Corte che tale principio debba trovare applicazione, non solo nei confronti degli altri coobbligati solidali, in base al principio generale in tema di obbligazioni solidali, per il quale un fatto sfavorevole al condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni.
Cid incompleto: i chiarimenti della Cassazione
Elisa Barsotti | 31 mar 2010
Con la Sentenza n. 7781 del 31.03.2010 la Suprema Corte ha chiarito alcuni profili in ordine alla valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel C.I.D.
Con la Sentenza n. 7781 del 31.03.2010 la Suprema Corte ha chiarito alcuni profili in ordine alla valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel C.I.D. Ferma rimanendo la possibilità di prova contraria da parte dell' assicuratore, ad esso viene riconosciuto valore di prova legale in ordine a circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso solo se compilato in tutte le sue parti. Affinchè il C.I.D acquisti valore di prova legale è necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti.
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