Non può trovare applicazione la misura della confisca del veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza ( attenzione senza che venga riscontrato un tasso alcolemico superiore allo 0,5 grammi per litro), provochi lesioni lievi colpose
Non può trovare applicazione la misura della confisca del veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza (attenzione senza che venga riscontrato un tasso alcolemico superiore allo 0,5 grammi per litro), provochi lesioni lievi colpose . Così è stato riconosciuto dalla quarta sezione penale con Sentenza n. 16130/2010 nella quale, partendo dalla ratio che si pone a fondamento dell'applicazione della pena accessoria, si è soffermata su una sottile ma importante differenza .Quella esistente tra l'impiego di un veicolo "per" commettere un reato e l'impiego "nel" commetterlo , precisando che la confisca del mezzo è imposta dal Codice della Strada solo nel primo caso. La linea di discrimine è data dalla volontarietà della condotta e dunque dal dolo, infatti l'art. 213 del Codice della Strada, che disciplina la misura in esame, ai fini della applicazione della confisca richiede un il rapporto strumentale tra il mezzo ed i reato ma impone altresì che esso si configuri come una conseguenza volontaria di una condotta rivolta alla commissione della fattispecie criminosa. Tale elemento, secondo i giudici di legittimità, non sarebbe configurabile nel caso di lesioni colpose, dove l'evento di danno si realizza anche contro l'intenzione del conducente. L'elemento soggettivo richiesto per l'applicazione della confisca è solo il dolo e non è configurabile a fronte di fattispecie colpose .
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