La Cassazione con l'ordinanza n. 10880 del 2010
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 10880 del 2010 non ha accolto il ricorso presentato da una albanese che si era vista respingere la propria richiesta di nulla osta dalla Corte d'Appello di Genova, impedendo il rientro in Italia del marito già condannato nel 2006 a sette anni e otto mesi di reclusione per un reato inerente alla droga. I giudici di legittimità hanno ritenuto di non poter accogliere quanto sostenuto dalla ricorrente che nella propria impugnativa argomentava come la presenza di una "condanna penale" e la presenza di una "minaccia concreta ed attuale" devono sussistere contemporaneamente, non costituendo un ostacolo al rilascio del nulla osta la sola presenza di una condanna penale se lo straniero non rappresenta una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Con l'ordinanza la Corte ha precluso il ricongiungimento nonostante la mancanza di una prova certa che il condannato presenti una simile minaccia per il nostro ordinamento, nella stessa è stato argomentato che la presenza di una condanna penale e la minaccia per l'ordine pubblico non rappresentano condizioni "cumulative" .Non è necessaria la loro contemporanea presenza per escludere un diritto al ricongiungimento. Esse sono condizioni ostative "alternative" è perciò sufficiente la presenza di una sola di esse per giustificare in diniego ed escludere così il ricongiungimento.


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