Con la sentenza n. 17574, depositata il 7 maggio 2010, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale ha stabilito che nel caso in cui gli alunni rimangano vittime di un incidente nel momento in cui escono da scuola, ad essere responsabili sono gli insegnati. La Corte ha precisato che la responsabilità sussiste anche se l'incidente avviene al di fuori dei confini dell'istituto scolastico. Secondo la ricostruzione della vicenda, un bambino era morto sul colpo, dopo essere stato investito dallo scuolabus. Inizialmente la Corte di merito di secondo grado, aveva confermato la responsabilità dell'autista mentre aveva assolto gli insegnati ma su ricorso proposto dal genitore del bimbo vittima dell'incidente, i giudici di legittimità, ribaltando la sentenza della Corte d'Appello, hanno stabilito che "non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; (…)". Questa situazione "si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano reca danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo". La Corte ha poi precisato che, alla luce della più recente giurisprudenza della cassazione (27 giugno 2002, n. 9346) questo tipo di responsabilità è di tipo contrattuale (e non extracontrattuale come in precedenza), in quanto "l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina… l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dell'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sua espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso".
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