Nel caso in cui sussista una situazione familiare che rischia di compromettere un sano sviluppo del minore, si può far luogo all'adozione giacchè il figlio è da considerarsi in uno stato di abbandono. E poco importa che vi siano delle speranze di recupero delle capacità genitoriali. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza 11745/2010) rimarcando la necessità di garantire al minore una crescita armonica e compiuta. Lo stato di adottabilità del minore presuppone che sia accertata la sussistenza di una situazione grave ed irreversibile da valutarsi con riferimento alla posizione del minore. Il cosiddetto "stato di abbandono" non viene meno, spiega la Corte, in caso di una semplice dichiarazione di volontà dei genitori di adoperarsi per recuperare le proprie capacità genitoriali. Nel caso esaminato dalla Corte il Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità per il fatto che la madre era affetta da una patologia delirante e persecutoria, mentre il padre "si era dimostrato completamente inadeguato a sostenere la bambina, essendosi allontanato da casa durante la fase più acuta della malattia della moglie".
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