Il 14 maggio 2010 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sul caso di chi è destinatario di cartella esattoriale mancante di motivazione oppure incompleta. Alla sentenza è stato attribuito il n°11722 del 2010; il fatto: la pronuncia scaturisce dal ricorso presentato dal Comune di Bassano del Grappa destinatario di cartella da parte di un consorzio di bonifica. In motivazione si legge: "quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria essa - affermano gli Ermellini di Piazza Cavour - deve essere MOTIVATA alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione". La motivazione può essere assolta anche per relationem rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione purchè vengano indicati gli estremi di riferimento anche relativi alla pubblicazione di tale atto su bollettini o albi ufficiali. L'atto di rinvio non va di necessità allegato alla cartella, in base a un'interpretazione non formalistica dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente, ma di tale atto l'interessato, per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, deve aver già avuto legale conoscenza. Ora la Tributaria Regionale del Veneto dovrà uniformarsi al principio sancito dalle Sezioni Unite.
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