Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in tema di controversie dei condomini contro l'esecuzione delle opere pubbliche la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Inizialmente il condomino, aveva presentato ricorso presso il Tar Campania per la richiesta di risarcimento del danno in seguito all'esecuzione di un'opera pubblica che aveva creato danni all'immobile. (nel caso di specie si tratta della costruzione di un parcheggio). Ma in seguito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Tar (che aveva considerato che la ragione del danno veniva individuata in un comportamento del tutto svincolato dai precedenti provvedimenti amministrativi), il condomino aveva presentato ricorso per cassazione per l'asserito conflitto negativo di giurisdizione. Gli Ermellini, ritenendo il ricorso ammissibile, con la sentenza n. 12792 depositata il 25 maggio, hanno risolto la questione dichiarando "la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno" precisando che "mentre la localizzazione dell'opera pubblica è attività di tipo provvedimentale, non lo sono la sua concreta realizzazione e manutenzione, attività queste di natura materiale nello svolgere le quali non i soli soggetti privati cui sia affidata l'esecuzione dell'opera, ma la stessa pubblica amministrazione che se ne faccia esecutrice debbono osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenze e prudenza".
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