L'uomo politico che finisce sotto processo in relazione a questioni inerenti l'esercizio delle proprie funzioni di pubblico amministratore non ha diritto al rimborso da parte del Comune delle spese legali sostenute per il processo anche se è stato assolto. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.12645/2010) spiegando che "gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini ai quali rispondono del loro operato". Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda sei ex amministratori di un comune astigiano che avevano chiesto il riborso delle spese sostenute per difendersi dall'accusa di presunti reati legati alle loro funzioni di pubblici amministratori. Il procedimento si era concluso con l'assoluzione e di qui la richiesta di rimborso al Comune. In I grado il Comune veniva condannato a rimborsare le spese legali agli ex amministratori ma la Corte d'Appello ribaltava la decisione. Inutile il ricorso in Cassazione dove gli Ermellini hanno evidenziato che 'le spese di difesa non sono legate all'esecuzione del mandato da un nesso di causalita' diretta'.
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