La Suprema Corte, sez. II, con sentenza del 26 maggio 2010 ha respinto il ricorso presentato da un automobilista
La Suprema Corte, sez. II, con sentenza del 26 maggio 2010 ha respinto il ricorso presentato da un automobilista il quale chiedeva di essere risarcito per il pagamento di una multa irrogatagli per violazione del codice della strada.

Il ricorrente aveva effettuato il pagamento entro il sessanta giorni dalla notifica e per tale motivo, nonostante la fondatezza del ricorso, data dall'illegittimità dell'accertamento effettuato nei sui confronti non ha potuto essere risarcito. I giudici di legittimità hanno argomentato che ,ai sensi dell'articolo 203 comma 1 del Codice della strada

, il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica costituisce un'ammissione di colpa che, proprio in quanto tale ne esclude la risarcibilità. In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.s. da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica accettazione della sanzione e il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità. Secondo i giudici l' acquiescenza da parte del contravventore conseguente al pagamento preclude allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l'"actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con estinzione della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa.


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