Con la sentenza n. 20610 depositata l'1 giugno, la quarta sezione penale ha stabilito che è legittimo il sequestro del motorino per guida in stato di ebbrezza anche se il conducente è una persona diversa dal proprietario: la Corte ha motivato la sentenza spiegando che importante badare all'effettiva signoria sulla cosa e non alla formale intestazione. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito all'ordinanza di convalida del sequestro del motorino per violazione dell'art. 186, co. 2, lett. c. del codice della strada (e cioè il conducente guidava lo scooter con un tasso alcol emico superiore ai 2/3 g/l), la proprietaria del veicolo, nonché madre del ragazzo alla guida, chiedeva il dissequestro del mezzo. Il Gip rigettava la richiesta e poi successivamente anche il Tribunale, rigettava la domanda proposta dalla madre spiegando che, avendo la proprietaria 68 anni, difficilmente sarebbe stata l'utilizzatrice effettiva del mezzo. La Suprema Corte, investita della questione, ha spiegato che "quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo" quindi "in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 32 co. 2°, c.p.p. La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta "…salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". Nel caso di specie, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell'imputato. Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo essere confiscato, non poteva neanche essere sequestrato. Tuttavia, la Corte ha spiegato che "il concetto di "appartenenza" deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell'imputato (… di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente e inidonea alla guida di uno scooter. Ne consegue che - ha concluso la Corte - il Tribunale ha fatto un buon governo delle disposizioni previste dall'art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate".
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