Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20610 del 26 febbraio 2010
Con la sentenza n. 20610 del 26 febbraio 2010, depositata in data 1 giugno la IV sez. pen. della Suprema Corte di Cassazione ha superato l'orientamento espresso con la sent. n. 11791 del 26 marzo 2010 dalla VI sez. pen. , con la quale era stato escluso che potesse essere disposto il sequestro del veicolo condotto dal figlio ubriaco se il mezzo apparteneva al padre , escludendo che potesse essere formulato un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell'indagato. Con la sentenza in esame invece la Suprema Corte ha ritenuto dover porre l'accetto sul dato fattuale, escludendo che, ai fini della applicazione del provvedimento ablativo, sia necessario guardare al dato meramente formale rappresentato dalla appartenenza del mezzo al conducente. I giudici di legittimità, in particolare, si sono soffermati sul concetto di appartenenza, rilevando come esso, dal punto di vista strettamente giuridico, non sia riconducibile né alla nozione di proprietà né tanto meno alla intestazione del veicolo. In considerazione di ciò si pone la necessità di andare a verificare se in concreto il soggetto che si pone alla giuda del veicolo in stato di ebbrezza sia o meno in grado di esercitare un effettivo e concreto dominio sul mezzo che, indipendentemente dalla formale intestazione, può assumere sia le forme del possesso che quelle della detenzione. Escludendo la rilevanza solo per forme di possesso meramente occasionali. In base a queste considerazione la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla proprietaria di un motociclo sequestrato dopo che il figlio era stato colto alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. I Giudici hanno ritenuto che la madre sessantasettenne di fatto non esercitasse un effettivo e concreto dominio sul mezzo che invece veniva verosimilmente esercitato da figlio trentanovenne.
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