Con la sentenza n. 3633 depositata l'8 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che il dubbio della polizia sullo stato di ebbrezza del conducente del veicolo è sufficiente per l'attivazione del provvedimento di sottoposizione della patente a revisione
Con la sentenza n. 3633 depositata l'8 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che il dubbio della polizia sullo stato di ebbrezza del conducente del veicolo è sufficiente per l'attivazione del provvedimento di sottoposizione della patente a revisione, intesa non come "una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale". Pertanto, "l'attivazione delle misure non è, dunque, legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile, (...) della responsabilità del destinatario, perché l'utilizzazione dell'espressione "dubbi" milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale".
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