questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 10 giugno 2010
Avrà diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche l'immigrato, autore di reati e che vive in Italia in condizioni disagiate: questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 10 giugno 2010. Nel caso di specie, dopo aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, un immigrato veniva condannato e il Tribunale, però, gli riconosceva le attenuanti generiche. Su ricorso proposto dalla procura di Torino, che aveva sostenuto la tesi dell'impossibilità di fondare la concessione delle attenuanti generiche sul mero fatto delle disagiate condizioni di vita in cui versava l'immigrato, vista peraltro la "gratuita violenza" e la "pervicacia" che hanno connotato questi reati, la sesta sezione penale, con una sentenza destinata a fare interrogare l'opinione pubblica, ha precisato che "il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le "disagiate condizioni di vita". Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell'art.62, Non ricorre pertanto violazione di legge con riferimento la divieto di concessione di attenuanti generiche di cui al terzo comma di tale norma, introdotto per effetto dalla l. 24 luglio 2008 n. 125. Neppure la misura della pena base può essere sindacata in questa sede. Delle caratteristiche della condotta e del dolo, connotati da una certa gravità e intensità, rilevate dallo stesso giudice, si è tenuto conto, avendo il Tribunale fissato una pena base superiore di due mesi e dieci giorni rispetto al minimo edittale previsto per il più grave reato di resistenza".
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