La Corte di cassazione nella sentenza 22558 /2010 ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono infatti costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, anche se la vittima non era iscritta al sindacato, respingendo il ricorso del capocantiere e del responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, accusati di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto in seguito a un brutto incidente avvenuto mentre conduceva una gru. Gli imputati venivano quindi condannati a 10 mesi di carcere, e a risarcire non solo la vedova dell'uomo, ma anche i tre sindacati che si erano costituiti parti civili nel processo, e ai quali spettavano 15.000 euro ciascuno. I due ricorrevano in cassazione, contestando le accuse nel merito, cercando di attribuire la colpa di quanto avvenuto al lavoratore, e lamentandosi inoltre della costituzione di parte civile dei sindacati, ai quali peraltro il dipendente non risultava neppure iscritto. La Suprema Corte, ha concluso per l'ammissibilità della costituzione in giudizio, in qualità di parti civili, delle associazioni sindacali. La giurisprudenza della Suprema Corte, sottolineano i giudici citando molti precedenti, si è infatti evoluta in questo senso. "Il mutato quadro di riferimento" si legge in sentenza "porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".
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