Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14499/2010
In base al principio della concentrazione della tutela, i contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell'amministrazione finanziaria possono chiedere il risarcimento dei danno alla commissione tributaria provinciale e non alla giudice ordinario. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14499 stabilendo il radicarsi della giurisdizione del giudice tributario in merito a questo tipo di domande. Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, investiti della questione in seguito al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal contribuente dopo che si era prima rivolto al giudice ordinario, "le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute".
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