Così la Corte Costituzionale, allineandosi alla pronuncia n. 522 del 2002 con la quale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 1 del DPR 131 del 1986
Nell'ottica di un bilanciamento tra interesse alla tutela giurisdizionale ed interesse alla riscossione dei tributi la Consulta ha riconosciuto che il primo valore debba prevalere sul secondo anche nella fase della esecuzione. Così la Corte Costituzionale, allineandosi alla pronuncia n. 522 del 2002 con la quale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 1 del DPR 131 del 1986, nella parte in cui non prevedeva che non si applicasse al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata, con la sentenza n. 198 del 10 giugno 2010 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma II del predetto decreto, nella parte in cui stabiliva il divieto per cancellieri, segretari e organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati, se non dopo la loro registrazione conseguente al pagamento delle relativa imposta di registro. A seguito della pronuncia, il rilascio della copia della sentenza del giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere più subordinata al pagamento dell'imposta di registro. La Consulta ha ritenuto che diversamente verrebbe sostanzialmente leso il diritto di credito riconosciuto impedendo che lo stesso possa trovare concreta attuazione pertanto la norma in esame contrasta con le previsioni di cui agli art. 3 e 24 Cost.
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