Con la decisione del 24 giugno 2010 n. 4007, il Consiglio di Stato ha stabilito che non si deve astenere il membro di una commissione esaminatrice che ha avuto un rapporto di collaborazione professionale con un candidato partecipante al concorso
Con la decisione del 24 giugno 2010 n. 4007, il Consiglio di Stato ha stabilito che non si deve astenere il membro di una commissione esaminatrice che ha avuto un rapporto di collaborazione professionale con un candidato partecipante al concorso. I giudici amministrativi di secondo grado, infatti non hanno ritenuto illegittima la mancata astensione di alcuni membri della commissione esaminatrice e su ricorso proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito precisato che l'obbligo di astenersi nei concorsi pubblici sussiste solo se ricorrono le cause che vengono stabilite dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura penale che vengono a loro volta richiamati dal D.P.R. n. 487 del 1994 e in particolare dall'art. 11. Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che "la mera esistenza di rapporti di servizio ovvero di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento se non sia provata l'effettiva incidenza sull'imparzialità dei giudizi. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale".
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