Lo ha stabilito la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione precisando, con la sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010
Anche se il cittadino è iscritto all'anagrafe residenti all'estero (AIRE), è comunque soggetto all'Irpef se ha domicilio in Italia che coincide con la sede principale dei suoi affari e delle relazioni personali. Questo principio ha stabilito la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione precisando, con la sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010, che essere iscritti all'anagrafe residente estero non esonera il cittadino dal pagare l'Irrpef. In particolare la Sezione Tributaria, come si legge dalla motivazione data dai giudici di legittimità, ha aggiunto che ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del d.p.r. 917/1986, "perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali".
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