Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010
La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, respingendo il ricorso presentato da un notaio di Palermo, che aveva stipulato un atto senza effettuare le necessarie visure a causa della arretratezza del sistema di registrazione delle iscrizioni ipotecaria, ha riconosciuto la sua responsabilità. La Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile. Per i giudici di legittimità il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento , da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli. Viene così escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attività da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell'obbligazione contrattuale La Suprema Corte ha così confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale dell'ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l'iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente.
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