Il giudice può legittimamente utilizzare le prove assunte nell'ambito di un altro procedimento per formare il proprio convincimento. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 16010/2010) evidenziando che dette prove possono valere come "semplici indizi, atti a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, ed essere complessivamente valutabili nel procedimento logico induttivo e presuntivo per l'accertamento del fatto controverso". Il caso esaminato dalla Corte è relativo a una sentenza di un giudice di pace che per decidere una controversia aveva utilizzato una consulenza tecnica relativa ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo non rgolarmente acquisito nella causa. Secondo la Corte non vi è stata alcuna viloazione del diritto di difesa posto che a quel procedimento la parte aveva comunque partecipato.
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