La regola stabilita dall'art. 530, comma 2, c.p.p., che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione "anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità" va applicata solo al termine del dibattimento e se vi è stato il compimento di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. E' quanto afferma la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 26063/2010) chiarendo che tale regola vale nel caso di un "normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice" dopo l'attività dibattimentale. La norma non trova invece applicazione quando sussiste una causa estintiva del reato. In tal caso, "a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente, senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli".
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