Non sussiste incapacità a testimoniare per l'avvocato nel giudizio che il suo cliente ha promosso contro la controparte per ottenere il rimborso di spese stragiudiziali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n.16151/2010) affermando che il professionista "non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto "ad adiuvandum") nel processo". Secondo la Corte il problema è semmai di carattere deontologico "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore". Nella parte motiva della sentenza la Corte fa notare che "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste" basta però che non ci sia contestualità: non si può essere, infatti, contemporaneamente difensore e testimone.
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