Con la sentenza n. 17204, depositata il 21 luglio 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza non sottoscritta dal giudice è affetta da nullità assoluta ed insindacabile a meno che non sia stato inserito uno specifico riferimento all'impedimento del magistrato impossibilitato a firmare. La sezione Lavoro di Piazza Cavour, ha in particolare precisato che "l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o, nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132, terzo comma cod. proc. civ.) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio". Secondo la ricostruzione della vicenda, la sentenza arriva in seguito all'accoglimento del ricorso proposto dal Ministero della sanità contro la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto un indennizzo a favore di una paziente che aveva subito danni irreversibili in seguito ad alcune trasfusioni. Il Ministero aveva però eccepito, in sede di giudizio di legittimità, la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
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