Con la sentenza n. 280 del 22 luglio 2010, la Corte di Costituzionale stabilito che per i mezzi pubblici sarà sufficiente una copia dei certificati di circolazione in luogo dell'originale. Lo ha stabilito la Consulta dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge del dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. La disposizione sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la possibilità di tenere a bordo dei veicoli, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo, al posto della copia originale.
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