Con la sentenza 17347 depositata il 23 luglio 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che al coniuge che rifiuta l'offerta lavorativa del suo ex compagno non può essere ridotto l'assegno di mantenimento
Con la sentenza 17347 depositata il 23 luglio 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che al coniuge che rifiuta l'offerta lavorativa del suo ex compagno non può essere ridotto l'assegno di mantenimento a meno che non si riesca a provare che il lavoro offerto sia adeguato alla sua qualifica professionale. Nel caso di specie la Prima Sezione Civile, dopo aver ribadito il principio sopra enunciato ha spiegato che la sentenza di merito "ha escluso la negligenza della condotta della (donna) nel rifiutare le offerte di lavoro" infatti "il rifiuto di accettare possibilità d'impiego non può essere considerato, di per sé solo, espressione di renitenza a provvedere al proprio mantenimento".
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