Cerco di barcamenarmi tra gli ultimi impegni forensi della stagione prima del "fermo biologico" (1° agosto 2010-15 settembre 2010) ed alcune bozze di lavori e pubblicazioni. In particolare, a quest'ultimo proposito, sto predisponendo una summa delle modifiche invero assai rilevanti apportate dalla Legge n°120 del 29 luglio 2010, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Il Direttore del Portale Studio Cataldi sta aspettando un mio elaborato, ma io sto annegando in una miriade di articoli riformati nell'ottica dell'aggiornamento del Codice della Strada: non è impresa da poco. Mi sono già arrabbiato per l'estensione a NOVANTA giorni del termine per eseguire la notifica a cura degli Uffici per le multe
non contestate immediatamente. Esordiscono le più svariate disposizioni di legge, ma nulla ho ancora rinvenuto in ordine al principale ed assorbente problema che interessa un avvocato: quanto costa iniziare un procedimento di opposizione ad una sanzione amministrativa che sia ingiusta? Ebbene, mi pare di poter concludere che resta in vigore l'assurdo CONTRIBUTO UNIFICATO ch'è (salvo recente aumento del 10% come puntualmente riportato nella news del 16 luglio 2010) di €30,00 se il valore della causa è inferiore ad €1.100,00, mentre sale ad €70,00 se ricompreso tra €1.100,00 ed €5.200,00, issandosi ad €170,00 quando la procedura ha un valore indeterminato. Al contributo unificato si aggiunge la MARCA DA BOLLO da €8,00 per diritti di cancelleria. Uno di quei consueti, incomprensibili pretesti italici per spillarTi altri danari, del tipo COPERTO al ristorante, che fa incavolare a morte i turisti stranieri. Si tratta del frutto (avvelenato) della riforma apportata dalla Legge Finanziaria
2010. La norma si limita ad affermare che i ricorsi ai sensi della Legge n°689 del 1981 vengono assoggettati al balzello del contributo unificato. Stop. Dei problemi applicativi scaturibili da tale novità tratteremo in altra occasione. Quel che qui va evidenziato è la palese iniquità che viene perpetrata a danno del cittadino, colpito ad esempio da una sanzione ingiusta da €48,00, che si dovrà ineluttabilmente indurre a pagare zitto e mosca, mentre sino a tutto il 2009 poteva presentare opposizione al Giudice di Pace
senza spese. Oltretutto, il legislatore ha disciplinato due opzioni identiche e comunque giuridicamente sovrapponibili come il ricorso all'Autorità Giudiziaria ed il ricorso al Prefetto, ma ha sottoposto le due vie a trattamenti diseguali. Ricordo che l'opposizione al Prefetto rimane esente da spese, ma io da soggetto aduso a nuotare nelle acque processuali mi fido poco di percorrere quella strada. Per contro, pur con tutto il rispetto per valorosi funzionari prefettizi, avanti al Giudice di Pace trovo gente che parla più o meno la mia lingua. Non persuade minimamente l'asserto di chi esclude la violazione dell'Art. 3 della Costituzione guardando alle sorti finali della procedura, che nel ricorso al Prefetto potrebbe raddoppiare la sanzione. Si aggiunga che a mente dell'Art. 24 della medesima Carta fondamentale la norma ha effetti che incidono nella sfera del diritto di difendersi da un'ingiustizia. Infine, una pronuncia della Corte Costituzionale pur risalente a qualche anno fa -n°98 del 10-18 marzo 2004, Relatore il mio Professore di Diritto Privato, Annibale MARINI, giurista raffinato che si congedò dalla Consulta quale Presidente e che è appena stato nominato dal Parlamento a far parte del CSM quale membro laico- rimarcava l'inopportunità di gravare la struttura semplificata del procedimento di oneri che ostacolino il concreto accesso alla Giustizia.
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