La Cassazione, con sentenza n. 17740 del 30 luglio 2010, ha ammesso la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento del Tfr
La Cassazione, con sentenza n. 17740 del 30 luglio 2010, ha ammesso la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento del Tfr anche per i dipendenti di imprese che non possono essere ammesse al fallimento perché cessate da oltre un anno. Il giudice di secondo grado aveva riformato la sentenza che aveva respinto il ricorso con il quale un cittadino, visto il mancato pagamento del Tfr da parte dell'imprenditore, chiedeva di accedere al fondo di garanzia costituito dall'Inps. I giudici di legittimità con la sentenza in esame hanno invece affermato come,"ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, va considerato "non soggetto" a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il soggetto obbligato al pagamento è l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva".Il fondo di garanzia deve essere chiamato ogni volta in cui l'imprenditore non è assoggettato a fallimento per le sue condizioni soggettive, come nel caso del piccolo imprenditore, oppure per ragioni di carattere oggettivo, come nel caso in esame, in cui la ditta era cessata da oltre un anno. In sostanza «l'imprenditore non più assoggettabile a fallimento va considerato come imprenditore non soggetto alla legge fallimentare» in tutti questi casi sarà possibile ricorrere al fondo.
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