Con la sentenza n. 2408/2010 il Tar Piemonte ha stabilito che il minore straniero può ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro e anche se l'affidamento è temporaneo
Con la sentenza n. 2408/2010 il Tar Piemonte ha stabilito che il minore straniero può ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro e anche se l'affidamento è temporaneo. Il principio è stato affermato dal Tribunale amministrativo del Piemonte su ricorso proposto da un cittadino marocchino che, dopo aver richiesto il permesso di soggiorno per "minore età", una volta diventato maggiorenne aveva richiesto il permesso per attesa occupazione. Ma con un provvedimento il Questore di Torino rigettava l'istanza dando un'interpretazione più restrittiva dell'art. 32 del testo unico sull'immigrazione per cui i minori in affidamento temporaneo sarebbero esclusi dall'applicazione della norma. (Il ragazzo era stato infatti affidato temporaneamente ad alcuni parenti, dopo essere stato tolto ai genitori che erano risultati incapaci di prendersene cura). Il Tar Piemonte ha in particolare spiegato che il richiedente doveva, infatti, essere annoverato nella categoria dei minori "comunque affidati", (ex comma 1 dell'art. 32 d. lgs. n. 286 del 1998), e non in quella dei minori "non accompagnati" (commi 1-bis e 1-ter) in quanto il cittadino marocchino aveva presentato istanza alla Questura di Torino per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo citato (cd. testo unico sull'immigrazione). Egli già presente in Italia da minorenne, aveva conseguito la maggiore età nel 2005 e si era rivolto alla competente amministrazione assumendo di trovarsi nella posizione di "minore comunque affidato", situazione alla quale il comma 1 dell'art. 32 cit. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) ricollega la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura." (…). "La Questura di Torino - si legge dalla motivazione - avendo escluso che il richiedente si trovasse nella condizione di "minore comunque affidato", e ritenendo invece che egli fosse da annoverare tra i c. d. "minori non accompagnati", ha applicato la diversa normativa di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32 del d. lgs. n. 286 del 1998, in base ai quali, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno, il minore straniero (ormai divenuto maggiorenne) deve dimostrare, tra l'altro, di trovarsi sul territorio italiano da non meno di tre anni e di essere stato ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, in un "progetto di integrazione sociale e civile". Il titolo di soggiorno richiesto è stato, pertanto, negato, sul presupposto che lo straniero non avesse i suddetti requisiti".
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