Con la sentenza n. 15946/2010 la Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente può impugnare anche l'estratto di ruolo
Con la sentenza n. 15946 la Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente può impugnare anche l'estratto di ruolo. Il principio è stato affermato dalla Sezione Tributaria del Palazzaccio con sentenza depositata il 6 luglio scorso. Secondo la motivazione sottesa alla decisione, l'estratto di ruolo può essere impugnato in quanto costituisce una "parziale riproduzione del ruolo" e cioè uno degli atti considerati impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992. In particolare la Corte, richiamando la costante giurisprudenza sul tema, ha spiegato che "va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa dei uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lgs n. 546 del 1992, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse "ex" art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerato impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 724/2010)".
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