L'articolo 2932 del codice civile, che disciplina l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, prevede la possibilità, in caso di inadempimento dell'altra parte, di richiedere una sentenza "che produca gli effetti del contratto non concluso". Ora la Corte di Cassazione (sentenza n. 17688/2010), intervenendo in materi di contratto preliminare, ha chiarito che ai fini dell'accoglimento di questo tipo di domanda, "l'offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell'ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo". Se al contrario è prevista la contestualità dell'adempimento, non è necessaria una offerta formale, ed è "sufficiente la manifestazione dell'intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito".
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