Chi si è contrattualmente impegnato (mediante contratto preliminare) ad una vendita e si è poi reso inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in favore dell'altra parte. Tuttavia, come ha chiarito la Corte di Cassazione - "nell'assetto degli equilibri economici turbati dall'inadempimento" non si può porre sullo stesso piano la situazione di chi ha solo versato un acconto rispetto a chi ha già versato l'intero prezzo della compravendita. "Non v'è equivalenza - scrive la Corte - tra la situazione di colui che ha conservato in tutto o in parte la disponibilità del prezzo pattuito rispetto a colui che invece ha interamente versato tale prezzo". Per tale ragione nella liquidazione del danno si dovrà tenere conto "oltre che del mancato incremento patrimoniale" di chi doveva acquistare "anche della utilizzazione che questi abbia fatto del prezzo non versato al venditore, facendo riferimento, in difetto di prova di un diverso impiego, a criteri presuntivi, quali tra tanti i correnti interessi bancari, ovvero al vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione di mutui con i relativi oneri, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito". Come si legge nella sentenza (n.17688/2010) "il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella specie va calcolata: 1) con riferimento al momento della proposizione della domanda da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado volta ad ottenere il "controvalore" del detto bene; 2) tenendo conto della rivalutazione allo stesso momento dell'importo previsto in contratto per il prezzo e non pagato".
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