L'Art. 2054 che nel secondo comma prevede la presuzione di un concorso di colpa nel caso di scontro tra veicoli non preclude al magistrato di "graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica". E' quanto afferma la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9040/2010) specificando che principio vale anche quando "non sia provato che il concorrente [...] abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro" ove il giudice "concluda che la responsabilità del conducente dell'altro mezzo sia comunque prevalente in relazione alle positive risultanze processuali".
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