Con la sentenza 27735/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che un'eventuale accusa di corruzione emessa contro i vertici dell'azienda fa sorgere la contestuale responsabilità penale e amministrativa dell'impresa stessa se il reato di corruzione è commesso "nel suo interesse o a suo vantaggio" come si legge dalla parte motiva della sentenza. La sentenza è stato emessa dalla sesta sezione penale del Palazzaccio che ha ripreso il principio enunciato dai giudici di merito. In particolare, è stato ribadito che sorge la responsabilità penale e amministrativa dell'ente anche "in forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale", pertanto "l'ente risponde per fatto proprio senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost)". I giudici di legittimità hanno poi aggiunto come nel caso di specie non si posa delineare "un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dovendo sussistere la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo".
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