Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27704/2010
E' reato la sola detenzione di prodotti con il marchio contraffatto presso i magazzini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27704. I giudici di Piazza Cavour hanno emesso la sentenza in seguito al ricorso del proprietario di un magazzino, il quale, in seguito al sequestro dei beni contraffatti depositati nel suo magazzino, aveva rilevato in sede di legittimità che i beni non erano destinati al pubblico. Pertanto, rigettando il ricorso, la Corte di cassazione ha spiegato che anche il semplice deposito dei beni nel magazzino e quindi non la loro immissione nel commercio "rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, poiché è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste". In particolare, tale reato si andrebbe a configurare come tentativo di frode in commercio, consistente nel "detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso di prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta".
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