In caso di infortuni sul lavoro, la responsabilità non grava interamente sul delegato per la sicurezza del servizio di prevenzione e protezione (un semplice "ausiliario") ma anche sull'azienda. Inoltre neppure la negligenza del lavoratore esclude la responsabilità dell'azienda, che rimane l'unico "garante" della sicurezza del cantiere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza (n. 32357) depositata il 26 agosto. Come si apprende dalle ricostruzioni fatte dai giudici di legittimità, l'azienda aveva lasciato nel cantiere una scala in muratura, sprovvista di corrimano. In seguito all'utilizzo di quella scala, un operaio si era infortunato (quaranta giorni di prognosi), dopo una caduta da circa tre metri di altezza. La Corte ha così stabilito che "l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiamo contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela" (…). "Il datore di lavoro - in sostanza, si continua a leggere dalla parte motiva della sentenza - quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuato e pressante per imporre che i lavoratore rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro non corrette e foriere di pericoli. La Corte ha spiegato che la colpa del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamenti "abnormi" del lavoratore e cioè comportamenti "eccezionali ed imprevedibili" tali da non far ritenere la condotta del datore di lavoro come un antecedente, anche remoto, dell'evento dannoso, proprio in virtù dell'eccezionalità del comportamento del lavoratore. Inoltre, dall'importante sentenza emessa dalla Corte, si evince un altro principio e cioè che la presenza del delegato alla sicurezza sui luoghi di lavoro non esclude la responsabilità dell'azienda che, come ribadito, rimane l'unico garante della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti la Corte ha specificato che la nomina del delegato per la sicurezza non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per violazione della normativa infortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi con l'espletamento dell'attività lavorativa".
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