Non sempre occorre l'intervento della guardia di finanza per decidere in merito alla modifica delle condizioni di divorzio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.6685/2010) ricordando che se ai sensi del'art. 5 comma 9 della Legge 898/70 (nel testo novellato dall'art. 10 della Legge n.74 del 1987) il giudice di merito (che debba decidere la modifica delle condizioni divorzili) "qualora si trovi nell'impossibilità di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria" è pur vero che il magistrato correttamente può omettere il ricorso a tale strumento di verifica "qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate". In sostanza, spiega la Corte, il giudice può ritenere comuque raggiunta la prova di quegli elementi di fatto che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Il potere di disporre attraverso la Polizia Tributaria accertamenti su redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita - spiega la Corte - "rientra nella discrezionalità del giudice del merito" e non è un dovere imposto sulla sola base dell'esistenza di contestazioni di parte sulle rispettive condizioni economiche.
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