Sorge in capo al presidente della cooperativa la responsabilità in caso di infortuni in cui vengano coinvolti i lavoratori. La Corte di Cassazione ha infati specificato che la responsabilità non sorge anche in capo ai soci-lavoratori (equiparati a semplici lavoratori) ma solo in capo al presidente equiparato al datore di lavoro. Questo principio di diritto è stato enunciato dalla suprema Corte con la sentenza n. 31385 depositata il 6 agosto scorso. In particolare, la quarta sezione penale del Palazzaccio, per motivare la decisione ha spiegato che "secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidete dell'impresa cooperativa in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori subordinati (Cass. n.32958/04)". Inoltre, ha aggiunto la Corte che proprio "in ragione di tale qualità, egli avrebbe docuto, da un lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque curare l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate, compito non adeguatamente assolto, secondo quanto accertato dai giudici del merito che hanno richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per un proficua cooperaizone con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione".
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