Con la sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche l'azienda sia stata incorporata da un'altra azienda, il lavoratore ingiustamente licenziato può essere reintegrato. La Corte con la sentenza citata non ha infatti escluso la possibilità di reintegrazione sul posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato. In particolare la Corte, accoglinedo il ricorso proposto da una ex dipendente, ingiustamente licenziata, ha spiegato che la questine di base, per stabilire se reintegrare o meno il lavoratoe attiene alla vera natura dell'operaizone infatti se nelle more del giudizio si sopravvenuta la cessazione totale dell'attività aziendale, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno. Tuttavia, ha spiegato la Corte "la fusione della società mediante incorporazione, di cui agli artt. 2051 e 2052 bis e ss. c.c. non determina sempre l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo sogetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria". In particolare, va rilevato che nella ipotesi di incorporazione di società ricore la fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 212 c. c. tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità".
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