L'11 settembre (data che non si dimentica) 2010 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha sfornato la sentenza n°19416 decidendo il caso di un automobilista beccato dal vigile urbano a conversare al cellulare. "Perché l'infrazione non venne contestata immediatamente?" si domanda la ditta ricorrente, verosimilmente intestataria del veicolo. Guarda che il conducente del Tuo veicolo è filato via dall'incrocio fregandosene del semaforo rosso. Si dà, però, il caso che il Giudice di Pace
di Roma aveva recepito la non pertinente giustificazione addotta dall'accertatore che si riferiva ad infrazione diversa, più grave e mai contestata. Un guazzabuglio. Risponde il Presidente Estensore SETTIMJ: "la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall'agente verbalizzante; osta al suo accoglimento l'efficacia, fino a querela di falso, che l'art. 2700, c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso
, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti». Tale pronunzia - come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale - «superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela
di falso». Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384/IV c.p.c., in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso." Pertanto, la Cassazione ha optato per la legittimità dell'omessa, immediata contestazione stante la congestione del traffico in quel frangente, mentre la circostanza, ben più grave, che il contravventore sia scappato e passato col rosso integra un'infrazione differente, che non inficia la giustificazione dell'agente accertatore. Quindi, le parole di oggi sono FEDE PRIVILEGIATA del verbale dell'Autorità e QUERELA DI FALSO. Il latinetto adoperato dalla Cassazione equivale a dire: "invano viene provato ciò che, una volta che sia stato provato, non abbia rilevanza". Uno Stato di stampo inflessibile che si barrica all'interno della sostanziale inattaccabilità dei suoi atti (l'avvocato sa che significa introdurre un giudizio incidentale per querela di falso), ma nel contempo massimamente lassista, visto e considerato che, perseguendo il tizio che parla al cellulare senza viva voce ed auricolare, non contesta la violazione più grave del transito con il semaforo a luce rossa, che espone a grande rischio gli utenti della viabilità. Uno Stato che si fa sempre più fatica a comprendere. Ma se Voi ci riuscite, lo spazio qui sotto è a Vostra completa disposizione. Il 9 febbraio 2010 Studio Cataldi si occupò di un caso riguardante tematica analoga. Nei prossimi giorni verrà preso in disamina un altro, rilevante aspetto scaturente dalla sentenza qui evidenziata, di schietta procedura civile.
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