Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35075, depositata il 29 settembre 2010
Integra il reato di lesioni volontarie, il comportamento del padre che, strattonando suo figlio, gli provoca il cd. "colpo di frusta". E poco importa se l'intenzione del padre non fosse quella di farle del male. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35075, depositata il 29 settembre 2010. Una decisione presa a seguito del ricorso proposto dal padre di un bambino che era stato già condannato dal tribunale di Milano per lesioni volontarie. Nel ricorso l'imputato aveva cercato di difendersi sostenendo l'assenza di dolo. I giudici di Piazza Cavour hanno bocciato la richiesta spiegando che l'intenzione di non far male al figlio non è necessaria ad integrare il reato di lesioni volontarie perché è sufficiente la coscienza e la volontà di strattonarlo e cioè di "porre in essere nei suoi confronti un atto di violenza idoneo a provocare quel "colpo di frusta, che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo".
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