Con la sentenza n. 32615 del 30 settembre 2010, il Tar Lazio ha stabilito che non può essere automaticamente escluso dal concorso il candidato condannato che sia stato però successivamente riabilitato in riferimento alla medesima condanna
Con la sentenza n. 32615 del 30 settembre scorso, il Tar Lazio ha stabilito che non può essere automaticamente escluso dal concorso il candidato condannato che sia stato però successivamente riabilitato in riferimento alla medesima condanna. Il principio di diritto è l'esito del ricorso proposto da un uomo, condannato in via definitiva per un reato contro la fede pubblica che era stato però riabilitato per lo stesso reato a distanza di qualche anno. Nonostante la riabilitazione, era stato negato all'uomo il rilascio della licenza Taxi, nell'ambito del concorso pubblico per l'assegnazione dei 150 licenze (di cui al bando n. 1395/05). La Corte, nell'accogliere il ricorso dell'uomo, ha annullato l'atto impugnato, spiegando che "la clausola del bando di concorso, nell'enucleare i requisiti di partecipazione e, in particolare, la causa di esclusione de qua, non prevede espressamente l'esclusione anche per le ipotesi di intervenuta riabilitazione, cosicchè non vale ad esaurire la valutazione discrezionale rimessa all'Amministrazione per effetto della sopravvenuta riabilitazione; Ritenuto quindi che il provvedimento impugnato è erroneamente ed insufficientemente motivato, avendo l'Amministrazione proceduto all'esclusione per mera applicazione della clausola del bando e in assenza dell'ulteriore apprezzamento discrezionale invece implicato dall'intervenuta riabilitazione".
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