Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione e messo nero su bianco nella sentenza n. 35004 del 28 settembre 2010
L'automobilista che espone indebitamente il permesso invalidi non in presenza del titolare, rischia al massimo una sanzione amministrativa e non una condanna penale. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione e messo nero su bianco nella sentenza n. 35004 del 28 settembre 2010. In particolare, su ricorso proposto dalla procura di Firenze, avverso la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa nei confronti di alcuni automobilisti, che avevano utilizzato indebitamente il permesso invalidi in assenza del titolare a bordo, la Corte ha stabilito che il comportamento degli automobilisti non integra nessun reato, ne tantomeno il reato di truffa in quanto "manca - come si legge dalla parte motiva della sentenza - come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno". Occorre considerare poi che "la condotta contestata agli imputati è oggetto di una specifica previsione normativa, che riconduce "senza residui" il fatto nell'ambito di un mero illecito amministrativo. Nel quarto e nel quinto comma dell'art. 118 c.d.s., sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza si autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione, all'uso improprio dell'autorizzazione". La Corte ha poi concluso specificando che la volontà del legislatore sarebbe stata quella di "coprire" con la norma speciale anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo anche in questo caso l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa".
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