La Sez. lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2005 del 22 settembre 2010, ha affermato che "con riguardo alla disciplina posta dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato (Cass. n. 937/1990)." La vicenda è relativa a benefici contributivi, per il cui godimento della L. n. 223 del 1991 prevede un'unica condizione ostativa, costituita dal fatto che l'assunzione per la quale l'impresa invoca gli sgravi contributivi non deve essere avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla L. 29 aprile 1949 n. 264. Tale condizione negativa è assente nel caso di specie, non essendo prospettabile una riassunzione obbligatoria del lavoratore assunto per soddisfare un'esigenza lavorativa diversa rispetto a quella per la quale era stato assunto in precedenza. A tal proposito, la Corte d'Appello aveva accertato e compiutamente motivato che il lavoratore aveva svolto mansioni diverse e specializzate rispetto a quelle espletate in precedenza e che dall'esclusione dell'obbligo di riassunzione derivava la possibilità di usufruire delle agevolazioni contributive. La Suprema Corte non ravvisa nell'iter motivazionale del Giudice di appello le violazioni denunciate dall'INPS e rigetta il ricorso.
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