Con ordinanza n. 20461 del 30/09/2010 la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce giusta causa di recesso l'allontanamento arbitrario dal posto di lavoro in presenza di espresso rigetto della richiesta di ferie. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, il lavoratore propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento intimato al lavoratore per essersi allontanato dal posto di lavoro durante il periodo natalizio. La Corte territoriale rilevava che la richiesta di ferie era stata espressamente rigettata per cui l'allontanamento non autorizzato, conformemente alla previsione disposta dall'art. 151 del C.C.N.L., costituiva giusta causa di recesso. Sebbene la Corte di Cassazione condivida la tesi per cui "non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso", sottolinea come nel caso concreto non siano state dimostrate circostanze rilevanti tali da rendere più lieve l'infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento e rigetta, di conseguenza, il ricorso proposto dal lavoratore.
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