La Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 20269 del 27 settembre 2010, ha sancito la nullità dell'accordo con cui l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi tariffari
La Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 20269 del 27 settembre 2010, ha sancito la nullità dell'accordo con cui l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi tariffari. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, due aziende avevano versato al legale -che per loro svolgeva attività stragiudiziale di recupero crediti- un compenso inferiore ai minimi tariffari in forza di una convenzione stipulata tra le parti. Tale convenzione è stata ritenuta senza valore sia dai giudici di merito sia dalla Cassazione perché in violazione del divieto sancito dall'art. 24 L. n. 794/1942 sull'inderogabilità delle tariffe minime. La Corte chiarisce che, con riferimento alla professione di avvocato, la legge n. 794/1942, seppure deve ritenersi abrogata negli artt. da 1 a 23, ha comunque lasciato in vita l'art. 24, il quale stabilisce che "gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazione degli avvocati sono inderogabili" ed aggiunge come tale principio debba essere esteso "anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis, (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al principio costituzionale di uguaglianza, sia di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale". Inoltre la Corte precisa che l'art. 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali "dalla data di entrata in vigore" della legge stessa conservando invece piena efficacia in relazione a fatti avvenuti prima come nel caso in esame.
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