Il reddito non soggetto ad imposizione viene comunque conteggiato come reddito complessivo per essere ammessi al gratuito patrocinio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una sentenza deposita il 12 ottobre (la n. 36362) con cui ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato. La donna aveva eccepito che le donazioni, consistenti in somme di danaro escluse dalla tassazione, non potevano rientravano nel computo del reddito complessivo per essere ammessi al gratuito patrocinio. Al contrario di quanto aveva eccepito la donna, la Corte ha quindi deciso la questione spiegando che, pur non essendo soggetto a tassazione, questi introiti devono comunque essere calcolati per stabilire il reddito complessivo del soggetto che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio. In particolare, dalla parte motiva della sentenza si legge infatti che "qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR 1152002". La Corte ha inoltre specificato quali tipi di reddito rientrano nel computo e cioè ha aggiunto che "rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa".
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