La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30 settembre 2010 - causa C-104/09, si esprime in merito alla conformità della normativa spagnola secondo cui le madri lavoratrici subordinate possono beneficiare di un permesso per l'allattamento mentre i padri lavoratori subordinati possono beneficiarne solamente se la madre è una lavoratrice subordinata e non nel caso in cui svolga un'attività autonoma o sia casalinga. La Corte, sottolineando che la normativa spagnola prevede una discriminazione di trattamento fondata sul sesso tra madri e padri aventi lo stesso status di lavoratore subordinato, riconosce che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto al permesso "per allattamento" indipendentemente dallo status professionale della madre del bambino. Tale permesso, prosegue la sentenza, consente di assentarsi dal luogo di lavoro per un'ora, frazionabile in due periodi, o di ridurre di mezz'ora l'orario di lavoro giornaliero. In Italia i riposi c.d. per allattamento in favore del padre sono previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 e la madre casalinga è considerata alla stregua della madre lavoratrice alla luce dei chiarimenti espressi dalla circolare INPS n. 118/2009.
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