Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 32757 depositata il 12 ottobre 2010
Non c'è incompatibilità se commissario di un concorso pubblico conosce personalmente il candidato: lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 32757 depositata il 12 ottobre 2010 con cui ha rigettato il ricorso proposto da alcuni architetti che avevano lamentato, tra i doversi motivi di ricorso, l'incompatibilità di alcuni soggetti alle funzioni di commissari in quanto presenti in qualità di docenti e relatori in convegni frequentati da alcuni candidati. Il Tar, respingendo il ricorso proposto dagli architetti ha in proposito stabilito che l'eccezione sollevata dai ricorrenti non può costituire causa di incompatibilità né tantomeno la conoscenza personale del candidato o la collaborazione nei rapporti accademici può costituire causa legittima di astensione "tenuto conto - si legge dalla parte motiva della sentenza emessa dai giudici di legittimità di primo grado - che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, rispondendo ad esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi". La Corte ha poi precisato che non sussiste incompatibilità in quanto tra i candidati e i commissari vi erano rapporti collaborazione meramente intellettuale e non patrimoniale e tale collaborazione intellettuale "non appare - si continua a leggere dalla sentenza - elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari non solo in sede di concorsi universitari, ma a maggior ragione in presenza di un'attività, come nella specie, di sola verifica dell'ammissibilità di una candidatura".
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